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23 - 09 - 2006



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CAMERA DEI DEPUTATI XIII LEGISLATURA - N. 4531 PROPOSTA DI LEGGE

Già approvata dalla II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, dalla Commissione 2^ (Giustizia) della Camera e dalla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) della Presidenza del Consiglio d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PINTO, SENESE, CENTARO, PRElONI, CALLEGARO, PETTINATO, CORTELLONI e BUCCIERO

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 30 aprile 2000 e, limitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi seguenti, si avvalgano della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrente dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 41, comma 3, della citata legge n. 675 del 1996. Continua ad applicarsi, anche per tale periodo, quanto previsto dagli articoli 15, comma 1 e 41, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. I soggetti tenuti all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre l996, n. 675, che abbiano avviato, anteriormente al 29 marzo 2000, un programma di adeguamento delle procedure di trattamento di dati personali in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono procedere al relativo completamento entro il termine del 29 marzo 2001.

3. La facoltà dì cui al comma 2 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato formi e sottoscriva, anteriormente alla data del 30 aprile 2000, un documento avente data certa, da cui risultino:

a) tutti i dati, secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n 318, del titolare e del responsabile del trattamento, nonché, se esistente, dell'amministratore di sistema;

b) la sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti il programma in corso di attuazione e delle singole fasi in cui lo stesso è eventualmente ripartito;

c) la specificazione degli accorgimenti già adottati e della parte del programma o della parte delle eventuali singole fasi, ovvero delle eventuali singole fasi, già completate;

d) l'indicazione degli indirizzi di intervento individuati per l'adozione delle più ampie misure di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996.

4. Il documento di cui al comma 3 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato e deve essere inviato in copia autentica al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre l996, n. 675, ove lo stesso ne faccia richiesta e nei termini dallo stesso indicati.

5. La falsità dei dati contenuti nel documento di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2. Il dichiarante è altresì punito ai sensi dell'articolo 483, primo comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6 La violazione degli obblighi di cui al comma 4, o l'incompletezza del documento di cui al comma 3, comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2.


Art. 2. (Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





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