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23 - 09 - 2006



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Circolare della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del 9 dicembre 1996

"Applicazione dei Decreti Legislativi 19/9/1994 n. 626 e 19/3/1996 n. 242"

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 626/94, come sostituito dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 242/96, individua gli obblighi specifici che la nuova normativa pone a carico del datore di lavoro.

Tra essi particolare rilevanza assume quello della"valutazione del rischio" per la sicurezza e la salute dei lavoratori, all'esito della quale il datore di lavoro elabora il relativo documento.

Per far fronte a tale adempimento, è consentito di avvalersi delle strutture pubbliche indicate dall'art. 24 del Decreto Legislativo 626/94, che svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per garantire il contenimento della spesa pubblica si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di privilegiare personale tecnico appartenente ad una delle strutture pubbliche indicate dalla norma sopra citata.

Ove ciò non fosse possibile, ciascun datore di lavoro potrà stipulare apposite convenzioni con personale tecnico esterno, ricorrendo alla trattativa privata (prevista dall'art. 5 della Legge 458/93), ma avendo cura di esperire preventivamente una gara informale fra almeno tre ditte specializzate.

Il relativo onere economico sarà sostenuto con i fondi stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1997 di questo Ministero, che valuterà se provvedere con ordinativo diretto o effettuare l'accreditamento alle SS.LL., nella qualità di funzionari delegati.

Nella ipotesi in cui, nello stesso edificio, siano ubicati più uffici giudiziari, i datori di lavoro affideranno la"valutazione del rischio" ad un unico soggetto, redigendo conseguentemente un solo documento.

Si trasmette infine, a titolo orientativo, il documento recentemente predisposto dall'ISPE.LS., contenente:"Linee guida e metodologia per la valutazione dei rischi e la compilazione del documento, di cui ai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996, negli uffici delle pubbliche amministrazioni".

Si pregano le SS.LL., ciascuno per le rispettive competenze, di voler far pervenire, in via formale, copia della presente nota che riveste carattere di urgenza, a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale


Circolare della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del 9 dicembre 1996

"Applicazione dei Decreti Legislativi 19/9/1994 n. 626 e 19/3/1996 n. 242"

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 626/94, come sostituito dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 242/96, individua gli obblighi specifici che la nuova normativa pone a carico del datore di lavoro.

Tra essi particolare rilevanza assume quello della "valutazione del rischio" per la sicurezza e la salute dei lavoratori, all'esito della quale il datore di lavoro elabora il relativo documento.

Per far fronte a tale adempimento, è consentito di avvalersi delle strutture pubbliche indicate dall'art. 24 del Decreto Legislativo 626/94, che svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per garantire il contenimento della spesa pubblica si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di privilegiare personale tecnico appartenente ad una delle strutture pubbliche indicate dalla norma sopra citata.

Ove ciò non fosse possibile, ciascun datore di lavoro potrà stipulare apposite convenzioni con personale tecnico esterno, ricorrendo alla trattativa privata (prevista dall'art. 5 della Legge 458/93), ma avendo cura di esperire preventivamente una gara informale fra almeno tre ditte specializzate.

Il relativo onere economico sarà sostenuto con i fondi stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1997 di questo Ministero, che valuterà se provvedere con ordinativo diretto o effettuare l'accreditamento alle SS.LL., nella qualità di funzionari delegati.

Nella ipotesi in cui, nello stesso edificio, siano ubicati più uffici giudiziari, i datori di lavoro affideranno la "valutazione del rischio" ad un unico soggetto, redigendo conseguentemente un solo documento.

Si trasmette infine, a titolo orientativo, il documento recentemente predisposto dall'ISPE.LS., contenente: "Linee guida e metodologia per la valutazione dei rischi e la compilazione del documento, di cui ai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996, negli uffici delle pubbliche amministrazioni".

Si pregano le SS.LL., ciascuno per le rispettive competenze, di voler far pervenire, in via formale, copia della presente nota che riveste carattere di urgenza, a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale




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